Comunicazione Sentenza Pordenone 06_09_2019 n.116

Avvisi OPI Bergamo

L’OPI di Bergamo intente fare chiarezza sulla recente sentenza del Tribunale di Pordenone riguardante l’onere del pagamento della quota di appartenenza all’ordine professionale. La FNOPI con la circolare n.46/2019 ha chiarito chiedendo un parere legale (Avv. Oronzo De Donna di Milano giuslavorista e membro dell’osservatorio permanente di FNOPI “occupazione e lavoro”nel merito) che si riporta di seguito.

OGGETTO: Il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo Professionale: Il controverso caso della sentenza del Tribunale di Pordenone 6 settembre 2019 n. 116.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 6 settembre 2019 n. 116, ha temporaneamente posto fine ad un contenzioso iniziato nel 2017 ed ha stabilito che, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri, la relativa tassa di iscrizione grava in capo al datore di lavoro (nel caso di specie si trattava della A.A.S n. 5 Friuli Occidentale). Tale sentenza è, comunque, soggetta ancora a eventuale riforma nei successivi gradi di giudizio.

A seguito della pubblicazione della citata sentenza, mi si riferisce che ci sarebbero in giro voci secondo le quali, in forza del precedente giurisprudenziale di Pordenone l'Azienda datrice di lavoro dovrebbe pagare direttamente la tassa di iscrizione all’ Albo professionale degli infermieri.

Si tratta però di una fuorviante e pericolosa interpretazione: FNOPI ha dunque richiesto al sottoscritto di fornire un parere a chiarimento della questione e, allo scopo, si precisa quanto segue.

Anzitutto non bisogna confondere i due distinti aspetti che la sentenza in commento ha affrontato: su chi grava la tassa di iscrizione e su chi deve materialmente provvedere al pagamento.

Come già precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7776/2015 (riferita nello specifico al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro), anche il Tribunale di Pordenone ha tenuto a chiarire che la tassa di iscrizione graverebbe in capo al datore di lavoro, con l'obbligo però del dipendente di provvedere al suo pagamento, salvo chiederne successivamente il rimborso. Scrive il Tribunale: "Ogni qualvolta venga esercitata attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’albo", ed aggiunge: "muovendo dal presupposto che l’azienda sanitaria è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale con il presente contenzioso non viene richiesto di attribuire ai dipendenti un trattamento economico e men che meno un contributo, una sovvenzione o un ausilio finanziario, bensì il rimborso di un costo sostenuto dal lavoratore a tempo pieno in regime di esclusività per l’esercizio dell’attività professionale a favore dell’ente datoriale".

Nessun dubbio, allora, sul fatto che il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo Professionale sia un obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente, salva la facoltà di chiederne successivamente il rimborso all'Azienda Sanitaria presso la quale lavora ove si affermi il principio descritto dal Tribunale di Pordenone.

La sentenza chiarisce, poi, che il diritto al rimborso della tassa di iscrizione non spetta in maniera indiscriminata a tutti, ma solo quando sussiste un vincolo di esclusività nella prestazione lavorativa a favore dell'Azienda Sanitaria, non potendo il dipendente esercitare in altri contesti libero professionali.

In conclusione, si ritiene doveroso precisare che il Tribunale di Pordenone non ha affatto stabilito l'obbligo delle Aziende Sanitarie di corrispondere direttamente, agli Ordini Provinciali ed a FNOPI, la tassa di iscrizione all'Albo Professionale in sostituzione dei singoli iscritti.

Piuttosto, ha stabilito un eventuale diritto dei singoli iscritti, al verificarsi di determinate condizioni, di ottenere il rimborso della tassa medesima.

Ne consegue che il mancato pagamento, a cura di ciascun iscritto, della tassa di iscrizione all'Albo professionale pur se "giustificato" dalla sentenza del Tribunale di Pordenone è del tutto illegittimo.

In materia di Professioni Sanitarie (come peraltro ribadito dalla stessa sentenza) l’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti.

L'iscrizione è quindi condizione imprescindibile per esercitare la professione e per prestare servizio presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

Sospendere il pagamento della quota di iscrizione all'Albo Professionale, pur se nella convinzione che debba invece provvedervi l'Azienda Sanitaria datrice di lavoro, comporta l’apertura del procedimento disciplinare per la cancellazione dall’ Albo stesso e, quindi, l'impossibilità di poter proseguire nell'esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali.

Il Consiglio direttivo OPI Bergamo resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o dubbio.