Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

Avvisi OPI Bergamo

L’iscritto ad un Albo professionale ha l’obbligo, per legge, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che identifica personalmente il professionista.

L’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti dagli Ordini costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

Si segnala che, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005), il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiunto agli Ordini professionali, volto ad informare i professionisti del riversamento automatico del domicilio digitale dal registro INI-PEC al registro INAD.

Come specificato dal predetto comunicato, chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:
• modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
• cancellare il domicilio digitale da INAD.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.

Si precisa che:
• solo il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD;
• la cessazione del proprio domicilio digitale attiene solo ed esclusivamente al sistema INAD e non al sistema INI-PEC, per il quale l’obbligo normativo stante l’iscrizione all’Albo professionale, è comunque cogente;
• qualora un professionista venisse cancellato dall’Albo a qualunque titolo, la cancellazione del domicilio digitale riguarderebbe solo il sistema INI-PEC e non il sistema INAD, qualora l’interessato non avesse proceduto precedentemente e personalmente in tal senso.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link al sito internet AgID:
https://www.agid.gov.it/it/notizie/riversamento-delle-pec-da-ini-pec-inad-previsto-dalla-legge-cosa-possono-fare-i-professionisti