Libera professione

Il libero professionista è un prestatore d’opera intellettuale che esercita in regime di autonomia scientifica e gerarchica nei confronti del cliente con ampia discrezionalità (sotto il profilo della tecnica professionale) e con propria organizzazione di lavoro.

Per esercitare occorre avere:


Il possesso di un titolo di studio abilitante

L ’iscrizione all’albo professionale

L ’iscrizione alla Cassa di Previdenza OPI

Informato l'ordine.



Per ulteriori approfondimenti vedi il vademecum


IL LIBERO PROFESSIONISTA

Per esercitare occorre avere: a) il possesso di un titolo di studio abilitante b)l’iscrizione all’albo professionale c) l’iscrizione alla Cassa di Previdenza IPASVI d) informare l'Ordine.


LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO AUTONOMO SONO:

a) Organizzazione in proprio dell’attività,

b) Proprietà degli strumenti,

c) Rapporto di fiducia e personale con il cliente,

d) la responsabilità diretta,

e) il diritto a ricevere personalmente l’onorario,

f) la scelta dell’orario e delle modalità di adempimento della professione.


ASSICURAZIONE INAIL COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

I LAVORATORI CO.CO.CO SONO ASSOGGETTATI ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL?

Il decreto legislativo n° 38 del 23/2/2000 (G.U n°50 1/3/2000) stabilisce all’art.5 L’estensione dell’assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati,quindi anche ai Lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente


CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

OBBLIGHI PREVIDENZIALI SOCI-LAVORATORI DI COOPERATIVA

Nelle Cooperative il socio-lavoratore che presta la sua attività riveste la figura di socio di Capitale e di dipendente in base al D.P.R. 600/73 che ha equiparato i redditi dei dipendenti a quelli dei soci-lavoratori in ordine all’assoggettibilità dei contributi previdenziali ed è quindi ritenuta obbligatoria dall’INPS.

GIURISPRUDENZA: La Corte Di Cassazione con sentenza n° 5813 28/10/1989 dichiara che la figura di socio di capitale prevale su quella di dipendente.


RITENUTE D’ACCONTO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

NELLA COCOCO I REDDITI SONO ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE?

Dal 1/1/2002 tali redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente.All’atto del pagamento del Compenso viene operata una ritenuta IRPEF calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito che corrispondono al reddito complessivo del lavoratore.

GIURISPRUDENZA: DPR 22/12/1986 N° 917, ART.47.C1,LETT.C-BIS .IL rapporto di collaborazione è rappresentato da prestazioni di attività svolte senza vincolo di subordinazione.L’attività deve essere svolta nell’ambito di rapporti unitari e continuativi,senza impiego di mezzi propri e il compenso deve essere periodico e prestabilito


RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 1049 29/10/1954 (ISTITUZIONE DEI COLLEGI DELLE INFERMIERE PROFESSIONALI, DELLE ASSISTENTI SANITARIE E DELLE VIGILATRICI D’INFANZIA). * ART. 2 RINVIA A DL CPS 13/9/1946 N° 233. L.1264 23/6/1928 ( DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE) E REGOLAMENTO D’ESECUZIONE. * R.D. N° 1310 2/5/1940 MANSIONI DELLE INFERMIERE PROFESSIONALI LA SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA –FONDA- I PRINCIPI DELLA NATURA LIBERO-PROFESSIONALE DELL’ATTIVITÀ INFERMIERISTICA DATA LA NATURA RISERVATA E PERSONALE DELLA PRESTAZIONE, ALLORA INCOMPATIBILE CON OGNI FORMA SOCIETARIA E POSSIBILE SOLO COME ESERCIZIO INDIVIDUALE O ASSOCIATO

PRINCIPALI FORME:Utilizzo di sostituti o ausiliari: resta attività individuale perché in base all’art. 232del c.c il sostituto o ausiliario agisce sotto la diretta responsabilità del titolare professionista. Coabitazione di più professionisti nello stesso studio: ripartizione delle spese. Ognuno resta per se mettendo in comune locali e servizi per ridurre i costi di gestione. Esercizio in equipes per prestazioni professionali individuali. Collegi. Associazione in partecipazione e contratti di interessenza: ammessi dalla Cassazione ( sent. 2555/82 contro la RM 31/12/1977 n° 8 1250.) Resta individuale l’attività ma ne ripartiscono i soci in base o meno alla partecipazione all’attività.Società interna : prestazioni individuali ma si dividono i proventi e le spese secondo una convenzione interna. La fatturazione viene fatta dalla società ma il rapporto con il cliente resta individuale. Società di mezzi : consentita come organizzazione comune di tipo strumentale per l’esercizio dell’attività. Può assumere ogni forma societaria. Es.Ambulatorio. Società semplice : ammessa ( anche se avversata da qualche autore e dalla Cassazione con sent. 1936/74) perché riprende le società civili del vecchio codice.

Art. 5 DPR 917/86.: Società cooperativa : L. 381/91 art. 10 afferma che non è applicabile ai soci delle cooperative sociali il divieto dell’esercizio dell’attività professionale in forma societaria. Mentre la Federazione della Cooperazione Sociale è l’unica forma societaria attraverso la quale sono oggi esericitate attività professionali da parte di persone appartenenti a Ordini e Collegi. Esercizio associato della Professione: unico consentito con apposita legge n° 1815 del 23/11/1939. Ogni partecipante deve essere in possesso del titolo abilitante e iscritto all’ Ordine o al Ordine di appartenenza. Deve essere usata la dizione “ Studio Associato Infermieri Professionali” seguito dai nomi degli associati. La costituzione deve essere notificata all’Ordine di appartenenza degli associati. La norma è inapplicabile per le associazioni non riconosciute mentre è applicabile alle società semplici.


LEGGE BIAGI.

DA IL SOLE-24 ORE 27/1/2004

E’ pronta la riforma delle ispezioni.

E’ in questi giorni all’attenzione del governo la riorganizzazione dell’attività ispettiva in materia del lavoro. La bozza del decreto legislativo prevede per le associazioni di categoria e gli ordini professionali la possibilità di inoltrare per via telematica direttamente alle direzioni provinciali del lavoro quesiti sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, il cosiddetto Diritto di Interpello (art. 8 della legge delega 30/03 – legge Biagi). Sarà istituita inoltre presso il Welfare una Commissione Centrale di Coordinamento dell’attività di vigilanza e nascerà l’istituto della “conciliazione monocratica” per le controversie che dovessero sorgere.Resta da sapere se per le controversie legate ad una non corretta applicazione delle norme in materia di lavoro per quanto concerne le professioni intellettuali, l’istituto della “conciliazione monocratica” sarà affidato agli ordini professionali o agli organi di vigilanza delle direzioni provinciali del lavoro.


NOTIZIARIO CASSA DI PREVIDENZA

Previdenza dei professionisti alla svolta. Il ministro del welfare, Roberto Maroni, incontrerà nei prossimi giorni i vertici dell’ADEPP ( guidata da Maurizio De Tilla) per discutere sugli emendamenti proposti. Sul tavolo del ministro c’è il no delle Casse all’inclusione all’obbligo esteso anche ai professionisti che porta a 60 anni di età e 35 di contributi ( o 40 anni di contributi il requisito minimo per andare in pensione. L’ADEPP ha chiesto che il riferimento alle Casse privatizzate sia stralciato dal maxi-emendamento per una questione di principio dal momento che gli enti privatizzati godono di autonomia normativa e finanziaria ed inoltre i requisiti di pensionamento sono già più severi di quelli introdotti nella riforma Maroni.